STATUTO A.S. SHARKS MONZA ONLUS

 

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica

"SHARKS MONZA"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

E' fatto obbligo all'Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Monza (Mi), attualmente in Via della Guerrina n. 60  

E' riservata al Consiglio Direttivo la competenza a decidere sul trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

E' per contro riservato alla decisione dell'Assemblea l'istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale al di fuori dello stesso Comune.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività nei settori dello sport dilettantistico, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (come determinata dall'art. 10 comma II del Decreto Legislativo 460/1997).

L'associazione potrà anche realizzare materiale didattico - informativo di supporto alla propria attività.

All'Associazione è in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/97 eccezione fatta per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Nell'ambito di tale attività l'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere la solidarietà sociale (come determinata dall'art. 10, comma II, del Decreto Legislativo 460/1997);

-  promuovere  lo sviluppo, la promozione, il coordinamento di iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale;

-  promuovere la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio ed perfezionamento dell'attività sportiva;

- sviluppare il compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità, concorrendo allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale dello sport;

- organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

- collaborare con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport e per realizzare attività formativa.

L'Associazione si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento della F.I.W.H. Onlus, cui aderirà per le proprie attività.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione:

a) si avvarrà dell'attività degli associati, attività che sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà. Detta attività è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e non potrà essere assolutamente retribuita; darà tuttavia luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute;

b) potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Tutti i servizi inerenti alle attività sopra citate saranno erogati gratuitamente dall'Associazione e saranno rivolti ai disabili, soci e non soci, affetti da qualsivoglia patologia e appartenenti a qualunque ceto sociale, che saranno ritenuti idonei dal medico dell'associazione e che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, anno per anno, sulla base delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario considerato.

Art. 5 - I colori sociali sono il bianco ed il rosso.

Art. 6 - La durata dell'associazione è illimitata.

 PATRIMONIO

Art. 7 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;

2. beni mobili ed immobili;

3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;

2. dai contributi degli aderenti;

3. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione; contributi di Organismi internazionali;

4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;

5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;

6. ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

7. rimborsi derivanti da convenzioni.

Potranno essere acquistati beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

 ASSOCIATI

Art. 8 - Sono soci, oltre a coloro che hanno promosso la Costituzione dell'Associazione, tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono in modo espresso gli scopi e che, su domanda, chiedano di farvi parte. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, con comportamento doloso o gravemente colposo, abbiano arrecato grave nocumento all'attività dell'Associazione.

Il provvedimento di diniego all'iscrizione dovrà essere comunicato al richiedente non ammesso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A.R., può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri. E' prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo.

Art. 9 - La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Ogni socio può pertanto recedere, senza oneri, dall'Associazione:

a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'anno in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'anno in corso;

b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa.

La partecipazione cessa per esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, contro gli associati che tengano comportamenti gravemente contrari agli scopi dell'Associazione o che costituiscano grave violazione degli obblighi stessi o degli altri impegni assunti verso l'Associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A.R., può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

Sono automaticamente esclusi coloro che non eseguono, in tutto o in parte, il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Costituiscono obblighi degli associati:

a) il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo (da tale obbligo sono espressamente esclusi i soli soci onorari);

b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - L'Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:

- organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci;

- libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali;

- attribuzione a ciascun socio del diritto di voto (nei limiti di cui all'art. 20, terzo comma);

- attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali;

- pari opportunità stabilita tra uomini e donne nella gestione dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito conformemente a quanto stabilito dall'Art. 4, comma 1, lett. e), della Legge Regionale 16 Settembre 1996 n. 28 nonché dall'articolo 90, comma 18, lettera a) della Legge 289 del 27 Dicembre 2002.

ASSEMBLEA

Art. 14 - L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Essa è ordinaria e straordinaria.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria delibera:

a) sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;

b) sull'approvazione del bilancio consuntivo, riportante i contributi, i lasciti e altri proventi dell'Associazione nonché sull'approvazione del bilancio preventivo;

c) sull'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri ovvero sulla nomina dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi ragione;

d) su ogni altro argomento attinente alla vita dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modificazione dello Statuto Sociale nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 - L'assemblea deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro e non oltre il 30 giugno) ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo comunicazione scritta inviata mediante lettera / fax / posta elettronica (e-mail) contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché l'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare.

ART. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola, da almeno tre mesi, col pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, con espressa esclusione delle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e circa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente Vicario, dall'altro Vice Presidente o da altra persona nominata dall'assemblea.

L'assemblea designa un Segretario.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona nominata seduta stante.

L'assemblea designa un Segretario.

L'assistenza del Segretario non è necessaria, quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, e

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni Assembleari sono assunte a maggioranza dei soci presenti, eccezion fatta per le deliberazioni inerenti alla modifica dello Statuto Sociale, le quali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto di voto, e per le deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio sociale le quali sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni inerenti alle modificazioni dello Statuto Sociale, allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione il diritto di voto è limitato ai soli soci maggiori di età nonché agli enti legalmente rappresentati.

Tutte le deliberazioni delle assemblee debbono essere affisse all'albo dell'associazione per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da cinque a nove membri scelti tra gli associati.

I consiglieri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti dando la prelazione agli associati con maggior numero di voti fra i non eletti; i membri cooptati rimarranno in carica fino alla prima assemblea che potrà ratificare o meno la decisione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa con espressa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati con i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel precedente Art. 20.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'amministratore revocato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

Decadono inoltre dalla predetta carica i consiglieri che non versino la quota annuale entro il 28 Febbraio di ogni anno e che non presenzino almeno a tre riunioni del Consiglio senza accertato giustificato motivo.

Art. 22 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dall'atto costitutivo.

Spetta inoltre al Consiglio:

a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive associative;

b) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; stipulare accordi per l'uso di impianti sportivi pubblici o privati; c) studiare, predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo-formativo da realizzare sia all'interno, sia all'esterno;

d) nominare propri rappresentanti in Enti di promozione sportiva, Consulte sportive, ecc.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi nei limiti stabiliti dall'art. 4.

Potrà anche delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

- il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere i quali, insieme al Presidente, formano il Comitato di Presidenza;

- Consiglieri con mansioni operative che partecipano ai lavori del Comitato di Presidenza.

Tutte le cariche consiliari (Presidente, Vice Presidente, ecc.) sono revocabili per giusta causa con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, o per il caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica (e-mail) con il consenso degli interessati.

Può essere convocato su eventuale richiesta scritta motivata, di almeno cinque consiglieri.

Viene inoltre convocato dal Presidente, o per il caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente, con procedura di urgenza, in caso di decisioni particolarmente importanti.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente ovvero mediante invio di telegramma, posta elettronica inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 25 - Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

PRESIDENTE

Art. 26 - Il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente, o della maggioranza del componenti il Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro sessanta giorni

 COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 27 - L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti preferibilmente tra persone aventi idonea capacità professionale.

I revisori sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti preferibilmente tra persone con competenze giuridiche.

I Probiviri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita dell'organizzazione, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

Art. 30 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di volontariato e ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni alle quali è affiliata l'Associazione (purché non in contrasto con la normativa in materia di volontariato).

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