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STATUTO
A.S. SHARKS MONZA ONLUS
Art.
1 - E' costituita l'Associazione
denominata: Associazione
Sportiva Dilettantistica "SHARKS MONZA" ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE E'
fatto obbligo all'Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo
"Onlus". Art.
2 - L'Associazione ha sede
in Monza (Mi), attualmente in Via della
Guerrina n. 60 E'
riservata al Consiglio Direttivo la competenza a decidere sul trasferimento
della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. E'
per contro riservato alla decisione dell'Assemblea l'istituzione, modificazione
o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale al di
fuori dello stesso Comune. Art.
3 - L'Associazione è apolitica e
indipendente e svolge la propria attività nei settori dello sport
dilettantistico, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale (come determinata dall'art. 10 comma II del Decreto
Legislativo 460/1997). L'associazione
potrà anche realizzare materiale didattico - informativo di supporto alla
propria attività. All'Associazione
è in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle
istituzionali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/97
eccezione fatta per quelle ad esse direttamente connesse. Art.
4 - Nell'ambito di tale attività
l'Associazione ha i seguenti scopi: -
promuovere la solidarietà sociale (come determinata dall'art. 10, comma II, del
Decreto Legislativo 460/1997); - promuovere lo sviluppo,
la promozione, il coordinamento di iniziative per rispondere ai bisogni di
attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età,
condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione alle persone più esposte a
rischi di emarginazione fisica e sociale; - promuovere la crescita umana e sociale
dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali,
ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio ed
perfezionamento dell'attività sportiva; - sviluppare il compito educativo favorendo
un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità,
concorrendo allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale dello
sport; -
organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; - collaborare con altre esperienze sportive,
forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli
interventi pubblici in materia di sport e per realizzare attività formativa. L'Associazione si impegna a rispettare ed
osservare lo Statuto ed il Regolamento della F.I.W.H. Onlus, cui aderirà per le
proprie attività. Per il
raggiungimento
di detti scopi l'Associazione: a)
si avvarrà dell'attività degli
associati, attività che sarà prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) ed
esclusivamente per fini di solidarietà. Detta attività è incompatibile con
qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e non potrà essere
assolutamente retribuita; darà tuttavia luogo al rimborso delle spese
effettivamente sostenute; b)
potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Tutti
i servizi inerenti alle attività sopra citate saranno erogati gratuitamente
dall'Associazione e saranno rivolti ai disabili, soci e non soci, affetti da
qualsivoglia patologia e appartenenti a qualunque ceto sociale, che saranno
ritenuti idonei dal medico dell'associazione e che saranno ammessi dal Consiglio
Direttivo, anno per anno, sulla base delle risorse disponibili nell'esercizio
finanziario considerato. Art.
5 - I colori sociali sono il
bianco ed il rosso. Art.
6 -
La durata dell'associazione è
illimitata. PATRIMONIO Art.
7
- Il patrimonio
dell'associazione è costituito da: 1.
il Fondo di Dotazione iniziale; 2.
beni mobili ed immobili; 3.
donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio. L'Associazione
trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate: 1.
quote associative; 2.
dai
contributi degli aderenti; 3.
contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione; contributi di
Organismi internazionali; 4.
donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio; 5.
manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi; 6.
ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive
marginali. 7.
rimborsi derivanti da convenzioni. Potranno
essere acquistati beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività. ASSOCIATI Art.
8 -
Sono soci, oltre a coloro che hanno
promosso la Costituzione dell'Associazione, tutti coloro (persone fisiche,
persone giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono in modo espresso
gli scopi e che, su domanda, chiedano di farvi parte. Spetta al Consiglio
Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Non
possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, con comportamento
doloso o gravemente colposo, abbiano arrecato grave nocumento all'attività
dell'Associazione. Il
provvedimento di diniego all'iscrizione dovrà essere comunicato al richiedente
non ammesso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo
raccomandata A.R., può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di
garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono
et aequo. Gli
associati hanno tutti uguali diritti e doveri. E' prevista l'uniformità e la
democraticità del rapporto associativo. Art.
9 - La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile
fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte. Ogni
socio può pertanto recedere, senza
oneri, dall'Associazione: a)
senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'anno in corso, purché ne
dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla
fine dell'anno in corso; b)
in tutti i casi in cui sussista una giusta
causa. La
partecipazione cessa per esclusione. L'esclusione
è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, contro gli
associati che tengano comportamenti gravemente contrari agli scopi
dell'Associazione o che costituiscano grave violazione degli obblighi stessi o
degli altri impegni assunti verso l'Associazione. Il
provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato
escluso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata
A.R., può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia
nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo. Sono
automaticamente esclusi coloro che non eseguono, in tutto o in
parte, il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal
Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto
sociale. Tale
provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea
mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Gli
associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Art.
10 - Costituiscono obblighi degli
associati: a)
il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto
dal Consiglio Direttivo (da tale obbligo sono espressamente esclusi i soli soci
onorari); b)
l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali. A
carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva ed a
una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine
sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la
deplorazione, la sospensione, la radiazione. Le
sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La
sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei
Soci. Art.
11 - L'Associazione è retta dal
principio della gestione democratica
la quale si realizza attraverso: -
organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci; -
libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali; -
attribuzione a ciascun socio del diritto di voto (nei limiti di cui all'art. 20,
terzo comma); -
attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della
gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali; -
pari opportunità stabilita tra uomini e donne nella gestione dell'associazione. ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE Art.
12 - Organi dell'Associazione sono: a)
l'Assemblea dei soci; b)
il Consiglio Direttivo; c)
il Presidente; d)
il Collegio dei Revisori; e)
il Collegio dei Probiviri. Art.
13 - Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito conformemente a quanto stabilito dall'Art. 4,
comma 1, lett. e), della Legge Regionale 16 Settembre 1996 n. 28 nonché
dall'articolo 90, comma 18, lettera a) della Legge 289 del 27 Dicembre 2002. ASSEMBLEA Art.
14 - L'Assemblea è formata da tutti
gli associati. Essa è ordinaria e straordinaria. Art.
15 - L'Assemblea ordinaria delibera: a)
sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione; b)
sull'approvazione del bilancio consuntivo, riportante i contributi, i lasciti e
altri proventi dell'Associazione nonché sull'approvazione del bilancio
preventivo; c)
sull'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio
dei Probiviri ovvero sulla nomina dei Membri del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri scaduti o cessati
dall'incarico per qualsiasi ragione; d)
su ogni altro argomento attinente alla vita dell'Associazione che il Consiglio
Direttivo ritenga di sottoporle. L'Assemblea
straordinaria
delibera sulla modificazione dello Statuto Sociale nonché sullo scioglimento
dell'Associazione. Art.
16 - L'assemblea deve essere convocata,
su delibera del Consiglio Direttivo, una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio (entro e non oltre il 30 giugno) ovvero quando se ne ravvisi la
necessità. L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi
provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L'Assemblea
è convocata almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo comunicazione
scritta inviata mediante
lettera / fax / posta elettronica (e-mail) contenente la data, l'ora ed il luogo
della convocazione nonché l'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare. ART.
17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in
regola, da almeno tre mesi, col pagamento della quota associativa annuale. I
soci possono farsi rappresentare da
altri soci anche se membri del Consiglio, con espressa esclusione delle
deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e circa l'azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori. Nessun
associato può rappresentare più di tre associati. Ciascun
associato ha diritto ad un voto. Art.
18 - L'assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal
Vice Presidente Vicario, dall'altro Vice Presidente o da altra persona nominata
dall'assemblea. L'assemblea
designa un Segretario. L'assistenza
del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da
un Notaio. Spetta
al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle
riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art.
19 - L'assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o rinuncia, da
persona nominata seduta stante. L'assemblea
designa un Segretario. L'assistenza
del Segretario non è necessaria, quando il verbale dell'assemblea è redatto da
un Notaio. Spetta
al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle
riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art.
20 - L'Assemblea ordinaria e
l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite: -
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto, e -
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti
aventi diritto di voto. Le
deliberazioni Assembleari sono assunte a maggioranza dei soci presenti, eccezion
fatta per le deliberazioni inerenti alla modifica dello Statuto Sociale, le
quali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi
diritto di voto, e per le deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla
devoluzione del patrimonio sociale le quali sono assunte con il voto favorevole
dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Nelle
deliberazioni inerenti alle modificazioni dello Statuto Sociale, allo
scioglimento dell'Associazione e alla nomina degli organi direttivi
dell'Associazione il diritto di voto è limitato ai soli soci maggiori di età
nonché agli enti legalmente rappresentati. Tutte
le deliberazioni delle assemblee debbono essere affisse all'albo
dell'associazione per almeno quindici giorni. CONSIGLIO
DIRETTIVO Art.
21 - L'Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da cinque a nove
membri scelti tra gli associati. I
consiglieri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. I
consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito
della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Qualora
durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei
membri mancanti dando la prelazione agli associati con maggior numero di voti
fra i non eletti; i membri cooptati rimarranno in carica fino alla prima
assemblea che potrà ratificare o meno la decisione. Qualora
venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto. Gli
amministratori possono essere revocati
per giusta causa con espressa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli
Associati con i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel precedente Art.
20. Tale
provvedimento dovrà essere comunicato all'amministratore revocato il quale,
entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere, in contraddittorio,
di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il
quale deciderà ex bono et aequo. Decadono
inoltre dalla predetta carica i consiglieri che non versino la quota annuale
entro il 28 Febbraio di ogni anno e che non presenzino almeno a tre riunioni del
Consiglio senza accertato giustificato motivo. Art.
22 - Al Consiglio Direttivo spettano
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli
espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dall'atto costitutivo. Spetta inoltre al Consiglio: a) stabilire annualmente il calendario delle
attività sportive associative; b) assicurare un corretto uso degli impianti
sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; stipulare
accordi per l'uso di impianti sportivi pubblici o privati; c) studiare,
predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo-formativo da
realizzare sia all'interno, sia all'esterno; d) nominare propri rappresentanti in Enti di
promozione sportiva, Consulte sportive, ecc. Il
Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi nei
limiti stabiliti dall'art. 4. Potrà
anche delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio
Direttivo. Art.
23 - Il Consiglio Direttivo elegge
nel proprio ambito: -
il Presidente, un Vice Presidente, un
Segretario e un Tesoriere i quali,
insieme al Presidente, formano il Comitato
di Presidenza; -
Consiglieri con mansioni operative
che partecipano ai lavori del Comitato di Presidenza. Tutte
le cariche consiliari (Presidente, Vice Presidente, ecc.) sono revocabili
per giusta causa con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo presa a
maggioranza assoluta. Art.
24 - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi
almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre per
l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il
Consiglio Direttivo deve essere convocato
dal Presidente, o per il caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal
Vice Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione
scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica (e-mail) con il
consenso degli interessati. Può
essere convocato su eventuale richiesta scritta motivata, di almeno cinque
consiglieri. Viene
inoltre convocato dal Presidente, o
per il caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente, con procedura di urgenza, in caso di decisioni particolarmente
importanti. In
caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente ovvero
mediante invio di telegramma, posta elettronica inoltrata almeno due giorni
prima della data prevista per la riunione. Art.
25 - Per la validità delle riunioni
del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Delle riunioni viene
redatto verbale a cura del Segretario. PRESIDENTE Art.
26 - Il Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale
rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In
caso di estrema urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su
materia di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporre la decisione a
ratifica del Consiglio entro 90 giorni. In caso di assenza temporanea il
Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi
poteri al Vice Presidente. Nel
caso di dimissioni del Presidente, o della maggioranza del componenti il
Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di
una assemblea straordinaria entro sessanta giorni COLLEGIO
DEI REVISORI Art.
27 - L'Assemblea elegge un Collegio
dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti
preferibilmente tra persone aventi idonea capacità professionale. I
revisori sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. COLLEGIO
DEI PROBIVIRI Art.
28 - L'Assemblea elegge il Collegio
dei Probiviri composto da tre membri scelti preferibilmente tra persone con
competenze giuridiche. I
Probiviri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. BILANCIO
ED UTILI Art.
29 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro
trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio
Direttivo il bilancio o rendiconto annuale. Gli
eventuali utili e avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati
alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. Durante
la vita dell'organizzazione, è in ogni caso vietata
la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili e avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale che
per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura. SCIOGLIMENTO Art.
30 - L'Associazione si estingue,
secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.: a)
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b)
per le altre cause di cui all'art. 27 C.C. In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i
beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla
legge. DISPOSIZIONI
FINALI Art. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di volontariato e ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni alle quali è affiliata l'Associazione (purché non in contrasto con la normativa in materia di volontariato).
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